Art. 4.
(Ordini professionali degli ottici-optometristi).

      1. L'esercizio della professione di ottico-optometrista è riservata ai soggetti iscritti agli appositi ordini professionali, istituiti in ogni regione e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Per l'iscrizione agli ordini professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) essere in possesso del diploma di laurea triennale in ottica e optometria, o di titolo equipollente, rilasciato al termine

 

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dei corsi di laurea in ottica e optometria istituiti, ai sensi dell'articolo 2, presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ovvero presso altre facoltà equipollenti, anche di Stati membri dell'Unione europea;

          c) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione;

          d) avere la residenza o il domicilio nella regione ovvero nella provincia autonoma ove si intende esercitare la professione.

      3. Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista senza essere iscritto a uno degli ordini professionali previsti dal presente articolo, ovvero si fregia del titolo di dottore in ottica e optometria o di un titolo similare senza averlo conseguito ai sensi dell'articolo 3, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da 260 euro a 2600 euro.